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Licenza di pesca nel Lazio

(aggiornato a Novembre 2023)

La pesca nel Lazio è regolata dalla Legge Regionale LR-90/n.87.
Per poter pescare è necessario possedere la licenza di pesca sportiva tipo B che è costituita dalla ricevuta del versamento della tassa annuale accompagnata da un documento di identità valido ed al tesserino segna catture.

Rilascio del tesserino segna catture

Il tesserino segna catture ha validità dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.
A partire dal 1° novembre di ogni anno la richiesta per il rilascio, compilata sul modulo 3 allegato al Regolamento, è presentata dal pescatore di pesca sportiva alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, per il tramite delle proprie Aree decentrate. Il tesserino è unico su tutto il territorio regionale.
Per il rilascio del nuovo tesserino segna catture il pescatore deve contestualmente riconsegnare il precedente compilato.
Il 14 novembre 2023 la Giunta Regionale ha deliberato di consentire l'uso del tesserino segna catture 2022-23 o 2021-22 anche per l'anno 2023-2024, quindi senza bisogno di richiederne uno nuovo e di riconsegnare il vecchio (a meno di pagine esaurite nel libretto).
Sul tesserino segna catture devono essere annotati a cura del pescatore sportivo:
  1. la giornata di pesca;
  2. il luogo di pesca;
  3. la specie ittica pescata;
  4. il numero dei capi pescati o il quantitativo dei pesci catturati per specie.

Versamento della tassa annuale

Per pagare la tassa annuale occorre effettuare il versamento sul c/c 63101000 intestato a REGIONE LAZIO - TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT75C0760103200000063101000.
Nella ricevuta di versamento devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore (Nome, Cognome e residenza) e la causale del versamento.
L'importo della tassa annuale è di 29,13 Euro.
L'importo è ridotto a 21,28 Euro per i residenti nei comuni montani, nei comuni facenti parte delle comunità montane e nei territori montani esclusi ai sensi dell'art. 28 della L. 142/90 e ai sensi dell'art. 43, comma 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e ss.mm.ii.
Sono esonerati dal pagamento del versamento:
  1. i ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni;
  2. gli adulti di età superiore ai 65 anni;
  3. i disabili con certificazione ai sensi dell'art.3 della legge 104/92 (comma 10 bis, art. 9 legge RL 87/90).