LEGGE REGIONALE 90/87 - TITOLO 6: CONCESSIONI A SCOPO DI PISCICOLTURA |
LR 90/87 - indice |
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vigente a Novembre 2021 6) CONCESSIONI A SCOPO
DI PISCICOLTURA 1. Le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura possono essere rilasciate a soggetti privati in tratti di corsi o piccoli bacini di acque interne secondarie prive o povere di animali acquatici di importanza economica esclusivamente quando hanno per oggetto l'esecuzione di impianti di acquacoltura o di impianti di incubatoi ittiogenici e delle opere connesse per il ripopolamento delle acque e nel limite massimo del 10 per cento delle acque secondarie pubbliche di ogni provincia. La concessione e' soggetta alla tassa di rilascio prevista dalle norme regionali in materia di tasse sulle concessioni regionali. 2. Per le acque principali le concessioni possono essere rilasciate nel limite massimo del 5 per cento delle acque pubbliche principali di ogni provincia, con priorita' alle cooperative. 3. Non e' sufficiente per ottenere la concessione lo scopo di provvedere ai soli lavori di immissione dei pesci. 4. Le concessioni consentono l'esclusivita' della pesca, possono avere la durata massima di anni cinque e possono essere rinnovate. Possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico. 5. Le domande per la concessione di cui ai precedenti commi sono presentate all'ufficio pesca della Regione Lazio e all'amministrazione provinciale territorialmente competente. 6.
Nella domanda di cui al precedente quinto comma devono essere indicati: a) la zona dell'acqua
pubblica, debitamente delimitata, sulla quale si
chiede la concessione;
b) i motivi per i quali si richiede la concessione; c) la durata, che non potra', comunque essere superiore a cinque anni; d) il programma tecnico-finanziario delle opere ittiogeniche e di acquacoltura; e) la dichiarazione di impegnarsi a prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti. 7. La domanda deve essere
corredata: 1) dei tipi e delle
illustrazioni grafiche;
2) di ogni documento idoneo a motivare la concessione richiesta, nonche' a dimostrare la possibilita' di conseguire gli scopi; 3) di tanti estratti della domanda quanti sono i comuni interessati, ai fini della pubblicazione ad opponendum di cui al successivo articolo 34. 8. Qualora piu' domande abbiano per oggetto la medesima concessione e' preferita quella che offre maggiori garanzie per una migliore e piu' sollecita attuazione delle opere di piscicoltura, avuto riguardo ai mezzi finanziari ed alla organizzazione tecnica dell'impresa. 9. Gli esercenti bacini artificiali, alimentati da acque pubbliche, sono preferiti nella concessione delle acque stesse a scopo di piscicoltura. 10. Il Consiglio regionale potra' ulteriormente regolamentare la materia delle concessioni di piscicoltura. 1. Il presidente della giunta provinciale dispone la pubblicazione della domanda mediante affissione dell'estratto della stessa, fornito dal richiedente ed a spese del medesimo, all'albo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi. 2. Entro questo termine chiunque abbia interesse puo' proporre opposizione al presidente della giunta provinciale. 3. Sulle eventuali opposizioni presentate decide il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, entro sessanta giorni. 4. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente primo comma, od alla decisione sulle opposizioni, l'amministrazione provinciale competente provvede all'istruttoria relativa avvalendosi della collaborazione del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca e dello stabilimento ittiogenico. 5. Nel caso in cui la concessione comporti derivazioni di acque o la costruzione di eventuali opere interessanti gli alvei e le sponde, la concessione medesima potra' essere rilasciata previa acquisizione dei relativi provvedimenti autorizzativi emessi dagli organi competenti.
1. Compiuta l'istruttoria di cui al precedente articolo 34, l'amministrazione provinciale provvede a redigere la proposta di disciplinare di concessione sulla quale debbono obbligatoriamente essere riportati: a) cognome, nome o ragione
sociale del richiedente la concessione;
b) codice fiscale o partita IVA dello stesso; c) il comune o i comuni dove si trova la zona di acqua cui la concessione richiesta si riferisce e ogni altra notizia necessaria per precisare la localita' ed i confini; d) lo scopo, la decorrenza e la durata della concessione ed il termine per eseguire le opere ittiogeniche; e) l'ammontare del canone e della cauzione, le modalita' e le scadenze dei pagamenti; f) le condizioni alle quali la concessione viene subordinata con riferimento alla piscicoltura, all'esercizio della pesca e alla pulizia delle acque, agli interessi di terzi e ad altri interessi pubblici; g) la regolamentazione relativa all'ammissione alla pesca con la sola lenza nelle acque costituenti la riserva, fatta eccezione per i tratti adibiti agli allevamenti ittici a mezzo di speciali manufatti; h) il numero dei segnali, con l'indicazione della localita', da apporre, a spese del concessionario, lungo i limiti delle acque pubbliche, oggetto della concessione; i) la devoluzione della cauzione in caso di decadenza o di revoca della concessione; l) il carattere obbligatorio delle disposizioni previste nel presente titolo VI. 2. Alla proposta di disciplinare debbono essere allegati i tipi e le illustrazioni grafiche con le indicazioni di cui alla precedente lettera c). 1. Entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento della domanda di concessione, l'amministrazione provinciale trasmette la propria proposta all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca che provvede alle eventuali verifiche occorrenti, e se del caso, all'acquisizione del parere di cui al terzo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera la concessione ed il relativo disciplinare. 3. La concessione viene rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
1. Il canone della concessione rilasciata fissato con il provvedimento della Giunta regionale deve essere pagato anticipatamente ogni anno a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Il concessionario deve prestare cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica, ovvero fornire fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Il relativo importo deve, di regola, corrispondere a due annualita' del canone. 3. Ogni concessione si intende sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi ed alle seguenti condizioni: a) la concessione e'
limitata alla zona acquea, alla durata ed all'uso determinati nel
relativo provvedimento;
b) il suo esercizio e' soggetto alle norme per la disciplina della pesca, alle disposizioni sulle acque pubbliche e ad ogni altra disposizione eventualmente imposta dalle competenti autorita' nell'interesse pubblico; c) l'esecuzione delle opere interessanti gli alvei e le sponde e gli interventi sugli stessi che possono modificare il flusso delle acque, sono subordinati al parere favorevole del settore opere e lavori pubblici competente per territorio; d) la concessione cessa di pieno diritto alla scadenza del termine stabilito nel relativo provvedimento senza necessita' di disdetta; la richiesta di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza stabilita; e) la concessione non e' cedibile ne' rinunciabile senza il preventivo consenso scritto dall'autorita' concedente; f) quando il regime di un corso, o di un bacino di acqua pubblica, sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennita' salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuzione o soppressione della utilizzazione dell'acqua; g) in caso di rinuncia consentita, di revoca o di decadenza il concessionario e' tenuto al pagamento del canone annuo in misura proporzionale per dodicesimi, ai mesi e/o frazioni di mesi di fruizione.
Art. 38. 1. Il concessionario decade dalla concessione: a) per mancato uso per
un intero anno o per cattivo uso in relazione ai fini della concessione;
b) per mancato pagamento del canone, anche per una sola annualita'; c) per inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari in vigore; d) per inosservanza delle norme del disciplinare. 2. La decadenza e' pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita l'amministrazione provinciale competente per territorio, previa diffida di due mesi all'interessato. 3. Il relativo provvedimento e' notificato al concessionario decaduto. 1. Le concessioni di acquacoltura in acque pubbliche previste dall'articolo 11 del testo unico dell'8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1193, cessano alla scadenza.
1. L'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche del Lazio e' libero, salvo il caso in cui su dette acque esistano vincoli per altri fini ovvero diritti esclusivi di pesca. 2. Le amministrazioni provinciali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. 3. A tal fine, tutti i soggetti, pubblici o privati, che ne siano titolari, sono obbligati a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge producendo la documentazione probatoria. L'omessa comunicazione e documentazione del diritto esclusivo vantato equivale a definitiva rinuncia del diritto medesimo. 4. L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca puo' essere disposta dalla Giunta regionale su richiesta dell'amministrazione provinciale territorialmente competente, con l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia. 5. I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio entro il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell'anno successivo. 6. Entro il 31 ottobre successivo l'amministrazione provinciale comunica al titolare la propria decisione in ordine al programma proposto. In caso di mancata comunicazione della decisione, il programma si intende approvato. 7. L'amministrazione provinciale provvede per gli opportuni controlli sull'attuazione delle attivita' di ripopolamento e di pesca. 8. Il titolare del diritto esclusivo di pesca ha l'obbligo di apporre cartelli indicatori ben visibili nella zona di pesca riservata. 9. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca e' disciplinato dalle norme di cui al titolo II della presente legge.
Art. 41. 1. Le province possono aprire al libero esercizio della pesca, secondo le norme della presente legge, le acque oggetto di diritti esclusivi trasferiti al demanio provinciale a norma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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