LEGGE REGIONALE  90/87 - TITOLO 8: DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE
LR 90/87 - indice
versione vigente a Novembre 2021



8) DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE


Art 46.
Esercizio della delega.

1. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi. 

2. Tale deliberazione dovra' essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curera' la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale. 

3. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con la presente legge, possono avvalersi dello stabilimento ittiogenico, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana nonche' delle strutture dell'amministrazione regionale decentrata. 

4. In caso di inerzia degli enti delegatari, la Giunta regionale puo' invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa. 

5. In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o delle direttive regionali, la Regione puo' disporre con atto legislativo la revoca delle funzioni delegate nei confronti della singola amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

6. Le province, nell'emissione dei loro atti in applicazione della presente legge debbono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatarie.

7. La Regione e le province sono tenute a fornire reciprocamente, informazione, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.


Art. 47.
Licenze anteriori alla legge.

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle amministrazioni provinciali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validita' fino alla scadenza del sesto anno dalla data di rilascio.


Art. 48.
Norme transitorie per gli attrezzi della pesca.

1. Fino a quando non sara' approvato l'elenco degli attrezzi consentiti previsto al precedente articolo 11, la pesca puo' essere esercitata mediante gli attrezzi consentiti in base alla normativa preesistente alla presente legge.

2. La disposizione transitoria di cui al precedente comma non si applica alla pesca nelle acque di bonifica, disciplinata dalle norme di cui al titolo IV della presente legge.


Art. 49.
Dichiarazione delle derivazioni d'acqua in godimento al 31 dicembre 1988.

1. Gli uffici competenti a decidere sull'utilizzazione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle province territorialmente competenti l'elenco delle utenze di derivazione in essere alla data del 31 dicembre 1988 per consentire di verificare l'osservanza delle norme disciplinari di cui al terzo comma del precedente articolo 21.


Art. 50.
Disposizioni finanziarie.

1. Ogni anno, con le leggi di approvazione del bilancio regionale, vengono stabiliti gli stanziamenti destinati agli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale saranno istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni: capitolo n. 02108 (nuova istituzione): Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca; capitolo n. 02109 (nuova istituzione): Proventi delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca e dei canoni di concessione di piscicoltura.

3. Le denominazioni dei capitoli n. 22401 e n. 22701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono modificate come di seguito:

capitolo n. 22401: "Spese e contributi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, per la ricerca, per le attivitą e per il funzionamento dello stabilimento ittiogenico";
capitolo n. 22701: «Contributi alle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca». 

4. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli suindicati vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con le leggi di approvazione del bilancio regionale.


Art. 51.
Rinvio alle norme legislative regionali e dello Stato.

1. Gli enti delegatari nell'esercizio delle funzioni delegate debbono attenersi, per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dalle altre leggi regionali riguardanti la materia della pesca e dell'acquacoltura, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme dello Stato.