LEGGE REGIONALE  90/87 - TITOLO 1: PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
LR 90/87 - indice

versione vigente a Novembre 2021

Art. 1.
Finalita'.

  1. Con la presente legge, la Regione Lazio, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne della regione e delle attivita' ad essa connesse, secondo i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico nonche' di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di garantire anche lo sviluppo delle attivita' ittiche e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti.
  2. La sfera di applicazione della presente legge comprende le acque interne del Lazio, come definite dal successivo articolo 7, primo comma.


Art. 2.
Pesca ed acquacoltura.

  1. Ai fini e per gli effetti della presente legge e della normativa regionale vigente in materia, costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura: i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico.
  2. Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di pesci, crostacei e molluschi.
  3. Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli organismi viventi di cui al precedente primo comma.

Art. 3.
Funzioni amministrative.

  1. Le funzioni amministrative regionali in materia di tutela ed incremento della pesca nelle acque interne sono delegate alle amministrazioni provinciali, a tempo indeterminato in conformita' con l'articolo 9, lettera e) della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 
  2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, devono conformarsi alle norme della presente legge ed alle direttive di carattere generale che la Giunta regionale dettera' alla luce degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 
  3. Restano alla competenza regionale la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore, le concessioni a scopo di pescicoltura di cui al terzo comma, dell'articolo 100, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la programmazione degli interventi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attivita' connesse, in conformita' con le procedure definite con la legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, nonche' la funzione di indirizzo e di coordinamento e le funzioni attinenti ai rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con la Comunita' economica europea. 
  4. Lo stabilimento ittiogenico di Roma, trasferito alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituisce la struttura tecnico-scientifica di supporto per la Regione nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, in particolare per quanto riguarda gli studi, la ricerca e la sperimentazione nel settore ittico e della tutela dell'ambiente in funzione della vita dell'ittiofauna sia nelle acque interne, sia nelle acque marine e salmastre.
  5. Le amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, si avvalgono della consulenza tecnico-scientifica dello stabilimento ittiogenico di Roma e, per l'ittiopatologia, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana. 6. In deroga a quanto disposto dalla lettera g) dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, con la presente legge non viene indicato il contingente del personale regionale da comandare presso gli enti delegatari che dispongono gia' di strutture operative per la trattazione della materia, in virtu' della situazione istituzionale esistente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 4.
Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne. 

  1. E' istituita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, composta da:
1) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presiede;
2) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati;
3) il dirigente del settore competente in materia dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;
4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato;
5) un rappresentante delle comunita' montane, designato dalla delegazione regionale dell'UNICEM;

6) il direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana o suo delegato;
7) un dirigente dell'Assessorato regionale all'ambiente o suo delegato ;
8) il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
9) tre rappresentanti regionali dei pescatori di mestiere, designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
10) un rappresentante regionale degli allevatori ittici designato dalle Organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;

11) quattro rappresentanti regionali dei pescatori dilettanti e sportivi, dei quali due designati dalla FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) e due designati dalle altre associazioni operanti a livello regionale;
12) un rappresentante designato dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
13) un rappresentante designato dall'unione regionale delle bonifiche;
14) un rappresentante designato dalla federazione unitaria sindacale regionale;

15) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella Regione;
16) un esperto di ittiologia dell'universita' di Roma;
17) un esperto di acquacoltura dell'universita' della Tuscia di Viterbo;

18) un rappresentante dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio).
  1. La commissione consultiva regionale e' costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, foreste caccia e pesca e dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati. 
  2. La commissione consultiva ha sede presso l'assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca; essa e' convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per formulare pareri sull'attivita' della Regione in materia di pesca. 
  3. Puo' essere altresi' convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
  4. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento della meta' piu' uno dei membri ed in seconda convocazione con l'intervento di un terzo piu' uno dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  5. Svolge le funzioni di segretario della commissione il dirigente dell'ufficio pesca regionale.
  6. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente. 
  7. La commissione e' convocata mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine puo' essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  8. La commissione consultiva regionale esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia di pesca e di allevamento ittico nelle acque interne, avanza proposte e suggerimenti per i programmi regionali di ripopolamento ittico, di programmi produttivi, di studi ed indagini sulle acque e sull'ittiofauna e sulla razionale gestione dei corpi idrici ai fini della conservazione delle specie acquatiche e del potenziamento del patrimonio ittico, nonche' sulle modalita' del coordinamento previsto dall'articolo 9, lettera d), della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, da parte della Giunta regionale, delle attivita' svolte dalle amministrazioni provinciali nell'ambito delle deleghe ricevute. 
  9. La commissione, inoltre, propone direttive di carattere generale sulle concessioni di acquacoltura e piscicoltura nonche' per la difesa dell'integrita' e della qualita' delle acque ai fini della conservazione del patrimonio ittico.



Art. 5.
Commissioni consultive provinciali.

  1. Presso ogni provincia viene istituita una commissione consultiva provinciale per la pesca nella acque interne della quale si avvale l'amministrazione provinciale, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o ad essa delegate in materia di pesca, in sostituzione della commissione provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1349.
  2. La commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne e' nominata con provvedimento del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' composta da:
1) il presidente della giunta provinciale o suo delegato che la presiede;
2) un esperto dell'ufficio pesca dell'amministrazione provinciale; 
3) il dirigente del settore decentrato provinciale agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lazio o suo delegato; 
4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma;
5) un rappresentante della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;

6) tre rappresentanti dei pescatori di mestiere operanti nella provincia designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
7) due rappresentanti della federazione italiana pesca sportiva (FIPS) e due rappresentanti delle altre associazioni riconosciute operanti a livello regionale;
8) il coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
9) il dirigente del settore opere e lavori pubblici o suo delegato;
10) un rappresentante designato dalla federazione sindacale unitaria provinciale;

11) un rappresentante designato dalle comunita' montane;
12) un rappresentante dei produttori del settore dell'acquacoltura, ove esistano.

  1. Funge da segretario un funzionario provinciale nominato dalla commissione nella prima riunione su proposta del presidente della giunta provinciale.
  2. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
  3. Per le modalita' di convocazione, la validita' delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme di cui al precedente articolo.
  4. La commissione consultiva provinciale formula suggerimenti e pareri su tutte le iniziative dell'amministrazione provinciale volte a incrementare e favorire la pesca, i ripopolamenti la piscicoltura, l'acquacoltura, la tutela dell'ittiofauna e la valorizzazione degli ambienti naturali, esprime pareri sui provvedimenti delle province riguardanti le limitazioni e i divieti temporanei; propone e coordina gli studi e le ricerche sulla consistenza dell'ittiofauna nelle acque pubbliche e private, formula proposte di programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore.


Art. 6.
Programmi.

  1. Sulla base degli indirizzi di carattere generale emanati dal Consiglio regionale in ossequio al dettato dell'articolo Il della legge regionale 15 maggio 1985, n. 68 e sulla base delle proposte ed i suggerimenti della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4, la Giunta regionale predispone, in conformita' con le norme sulle procedure della programmazione di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, di intesa con le amministrazioni provinciali, programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto altresi' delle iniziative proposte da comunita' montane e comuni nonche' da altri operatori pubblici e privati.
  2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, tenendo conto delle proposte e delle iniziative delle amministrazioni provinciali predisporra' la carta ittica regionale ed un piano di settore per la pesca e l'acquacoltura. 
  3. La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attivita' programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge. - 3bis. La carta ittica esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell’esercizio della pesca e dell’ittiofauna con particolare riferimento alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed in particolare:
a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;
b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate alla razionale gestione e allo sviluppo dell’ittiofauna, alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione, alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico, al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca, alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico, alle limitazioni e ai divieti generali di captazione e derivazione delle acque, nonché alle prescrizioni per impedire o contenere i danni all’ecosistema acquatico provocabili dagli interventi in alveo, nei corsi d’acqua e nei bacini di preminente interesse faunistico, compresi i tratti dichiarati letti di frega;
c) contiene una classificazione di qualità dei corsi d’acqua o invasi, sulla base di criteri biologici ed ittiologici, nonché l’indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione e dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.

3ter. La carta ittica costituisce il riferimento tecnico per l’adozione dei programmi e dei regolamenti provinciali di settore e delle azioni previste dal piano di settore.

  1. La Regione e le province, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di pesca, possono avvalersi della collaborazione di istituti ed enti pubblici e privati che svolgono la propria attivita' nel settore della pesca e dell'acquacoltura prescelti con motivato provvedimento per la particolare competenza in materia, sempreche' non sia possibile provvedere in via prioritaria a mezzo dello stabilimento ittiogenico e/o dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.


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